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Antonio BEGLIUTTI
Componente della Commissione di Studio delle
Problematiche Fiscali della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Consulente aziendale e fiscale della
Società Sportiva Arbus Calcio S.r.l.
PREMESSA
Di seguito si riportano i recenti chiarimenti del Ministero delle Finanze, il quale ha messo ordine su alcuni punti che preoccupavano le società sportive e tutti coloro che percepiscono dalle stesse somme di denaro a diverso titolo.
I chiarimenti interessano tutte le società e associazioni sportive che svolgono la propria attività in ambito dilettantistico.
I
COMPENSI COME “REDDITI DIVERSI”
Dal primo gennaio 2000 i guadagni percepiti dagli sportivi sono da classificare come redditi diversi. La loro disciplina trova riferimento nell’articolo 81 del DPR 917 del 1986, relativo alle imposte sui redditi.
I redditi rientranti in questa tipologia sono quelli percepiti dalle seguenti figure: atleti, allenatori, giudici di gara, commissari di gara, dirigenti della società o associazione sportiva. Il legislatore ha escluso in maniera esplicita invece i redditi percepiti da coloro che svolgono una mera attività amministrativa e di gestione.
TASSAZIONE DEI COMPENSI
PERCEPITI
Con il collegato alla legge finanziaria dell’anno 2000 la soglia di reddito sotto la quale non si pagano imposte è passata da 6 a 10 milioni. Quindi, per coloro che hanno percepito redditi per un importo non superiore a 10 milioni esiste una totale esenzione dal pagamento delle imposte.
Per i redditi da 10 milioni e fino a 50 milioni si deve applicare invece un’aliquota d’imposta del 18,5% per l’Irpef e dello 0,9% di addizionale regionale Irpef. Colui che percepisce redditi diversi sotto forma di indennità e rimborso spese forfetarie non deve pagare nessuna altra imposta. Per gli “sportivi” che superano 50 milioni di indennità e rimborso spese forfetarie, oppure hanno altri redditi da assoggettare a tassazione (oltre ai compensi percepiti al di sopra della soglia di esenzione), devono invece sempre procedere a redigere il modello Unico 2001 relativo ai redditi percepiti per l’anno 2000.