<<Indietro 

Antonio BEGLIUTTI

Componente della Commissione di Studio delle Problematiche Fiscali della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Consulente aziendale e fiscale della Società Sportiva Arbus Calcio S.r.l.

ALCUNI ADEMPIMENTI DEGLI SPORTIVI E DELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (giugno 2001) 

PREMESSA

Di seguito si riportano i recenti chiarimenti del Ministero delle Finanze, il quale ha messo ordine su alcuni punti che preoccupavano le società sportive e tutti coloro che percepiscono dalle stesse somme di denaro a diverso titolo.

I chiarimenti interessano tutte le società e associazioni sportive che svolgono la propria attività in ambito dilettantistico.

I COMPENSI COME “REDDITI DIVERSI”

Dal primo gennaio 2000 i guadagni percepiti dagli sportivi sono da classificare come redditi diversi. La loro disciplina trova riferimento nell’articolo 81 del DPR 917 del 1986, relativo alle imposte sui redditi.

I redditi rientranti in questa tipologia sono quelli percepiti dalle seguenti figure: atleti, allenatori, giudici di gara, commissari di gara, dirigenti della società o associazione sportiva. Il legislatore ha escluso in maniera esplicita invece i redditi percepiti da coloro che svolgono una mera attività amministrativa e di gestione.

 TASSAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI

Con il collegato alla legge finanziaria dell’anno 2000 la soglia di reddito sotto la quale non si pagano imposte è passata da 6 a 10 milioni. Quindi, per coloro che hanno percepito redditi per un importo non superiore a 10 milioni esiste una totale esenzione dal pagamento delle imposte.

Per i redditi da 10 milioni e fino a 50 milioni si deve applicare invece un’aliquota d’imposta del 18,5% per l’Irpef e dello 0,9% di addizionale regionale Irpef. Colui che percepisce redditi diversi sotto forma di indennità e rimborso spese forfetarie non deve pagare nessuna altra imposta. Per gli “sportivi” che superano 50 milioni di indennità e rimborso spese forfetarie, oppure hanno altri redditi da assoggettare a tassazione (oltre ai compensi percepiti al di sopra della soglia di esenzione), devono invece sempre procedere a redigere il modello Unico 2001 relativo ai redditi percepiti per l’anno 2000.